Onorevoli Colleghi! - In questi ultimi anni abbiamo spesso assistito a dolorosi episodi di gravissimi e spesso mortali incidenti nelle piscine. In considerazione di ciò, diventa necessità improcrastinabile prevenire tali incidenti, che sono in proporzione più numerosi addirittura degli incidenti che si possono verificare in relazione alla circolazione stradale (con un rapporto di 4 a 1), considerato il tempo che ciascuno passa in acqua rispetto a quello che trascorre in automobile. Si rende quindi necessario anche in Italia, come d'altronde è già avvenuto in altri Paesi, come il Canada e gli USA, giungere ad un inquadramento legislativo della materia della sicurezza nelle piscine, che detti norme più idonee rispetto alle attuali, rafforzando inoltre le capacità sanzionatorie degli enti addetti alla vigilanza e superando qualsiasi dubbio e differenziazione speciosa tra piscine a gestione privata o pubblica in qualunque modo aperte al pubblico.
Riteniamo infatti che non aver mai legiferato in materia di sicurezza nelle piscine, ma aver limitato gli interventi normativi a circolari (n. 16 del 15 febbraio 1951 del Ministero dell'interno; n. 128 del 16 luglio 1971 del Ministero della sanità), lasciando alle autonomie locali il compito di applicare delle circolari in oggetto e la «segnalazione di eventuali difficoltà incontrate», non abbia determinato e non determini un quadro uniforme di amplificazione dei più limitati contenuti delle circolari stesse, relativamente alle norme di sicurezza, né una situazione schiva da rischi per gli interventi. Da tutto ciò consegue un giudizio di grave carenza di sicurezza in acqua nelle attuali disposizioni, in quanto si parla solo di chi è